"Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità" Il giorno 21 aprile 2017 siamo stati invitati a spiegare agli studenti del corso di laurea magistrale in "Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità" dell'Università di Chieti la figura dell'investigatore privato. Da sempre il campo delle investigazioni private è avvolto da un alone di mistero e da tanti miti, che spesso distorcono l’idea che le persone hanno di coloro che svolgono questo mestiere.Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità - Università Chieti
Durante questa giornata abbiamo cercato di sfatare alcuni miti, fare chiarezza sulla figura dell’investigatore privato, del suo ruolo e dei limiti durante lo svolgimento dell’attività.
Ci auguriamo che la categoria si arricchisca sempre più di operatori validi e professionali, anche se l’iter per ottenere la licenza per svolgere investigazioni per conto di privati, al giorno d’oggi non è un percorso facile.
Può indagare e raccogliere informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale). Può indagare e raccogliere informazioni richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc. Può indagare e raccogliere informazioni richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l'esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo). Può indagare e raccogliere informazioni richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi. Può indagare e raccogliere informazioni finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.; Può indagare e raccogliere informazioni richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. - nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy. L’investigatore privato è una delle attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”). Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.Investigatore Privato Requisiti: Art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 che stabilisce la classificazione delle attività
Investigatore Privato Requisiti - Le attività sono regolate secondo lo schema seguente:
Investigatore Privato Requisiti
L’investigatore privato in ambito aziendale
L’investigatore privato in ambito commerciale
L’investigatore privato in ambito assicurativo
L’investigatore privato in ambito di indagini difensive
L’investigatore privato in ambito di indagini di informazioni commerciali
Ulteriori informazioni su WikipediaInvestigatore Privato Roma . Emissarius
Le attività svolte nell’ambito familiare ed in senso più stretto indirizzate ad acclarare la presenza di una relazione extraconiugale, mirano a raccogliere elementi utili alla richiesta di addebito della separazione per violazione dei doveri coniugali. Per infedeltà coniugale s’intende la situazione in cui uno dei coniugi intrattiene una relazione, anche momentanea, con un’altra persona. L’art. 151 del Codice Civile italiano stabilisce che la separazione legale giudiziale può essere pronunciata nel caso in cui si verifichino fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. L’infedeltà è appunto una della cause per cui può essere richiesto l’addebito della separazione al coniuge che ha tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. art 151 c.c. Separazione giudiziale. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio." La giurisprudenza ritiene che l’infedeltà sia una violazione dei doveri matrimoniali, di gravità tale, da rendere intollerabile la convivenza coniugale. E’ importante sottolineare che l’infedeltà può diventare causa di addebito della separazione solamente in cui si accerti che la crisi familiare sia riconducibile al comportamento scorretto di uno dei coniugi. L’art. 143 del Codice Civile italiano recita che i coniugi a seguito del matrimonio acquisiscono gli stessi diritti e doveri, pertanto ciò significa l’obbligo reciproco alla fedeltà, l’assistenza morale e materiale e la collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione contribuendo ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze ad alla capacità di lavoro. art 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Proprio da questo articolo si apprendono i diritti a cui devono attenersi i coniugi all’interno della vita matrimoniale, la cui inosservanza viene valutata con una violazione sufficiente a giustificare la separazione giudiziale con addebito al coniuge infedele. Comportamenti come la mancanza di lealtà nei confronti della moglie o del marito, nascondendo fatti salienti per la vita coniugale o che ledano l’onore e la rispettabilità dell’altra parte, sono configurabili sempre come violazioni dei doveri coniugali. Tra le attività di un’agenzia di investigazioni vi è proprio l’accertamento di questo tipo di violazioni, con il preciso compito di reperire informazioni ed elementi a sostegno del coniuge tradito per dimostrare la realtà dei fatti. Un investigatore privato al termine del proprio mandato produce un report con elementi dettagliati utili ad evidenziare la relazione extraconiugale, utilizzabile in giudizio per richiedere l’addebito della separazione. Prerogativa fondamentale per poter utilizzare pienamente le informazioni ricevute a seguito di un’attività investigativa è quella di rivolgersi ad un investigatore privato regolarmente autorizzato, che saprà utilizzare metodi e strumenti leciti e consentiti dalla legge, senza intraprendere attività illegali che oltre ad invalidare i risultati ottenuti, rischierebbero anche di ritorcersi contro il committente stesso. L’agenzia investigativa Emissarius di Roma opera da numerosi anni sul territorio, con l’ausilio di personale specializzato, pienamente affidabile e sopratutto discreto. Per iniziare un’attività investigativa il committente dovrà conferire un formale incarico mediante la firma di un apposito mandato, fornendo una serie di informazioni utili per rintracciare il soggetto interessato e stabilire i giorni e gli orari migliori in cui intraprendere l’attività. L’organizzazione di un servizio da parte dell’istituto investigativo Emissarius viene pianificata con cura, al fine di eliminare attività inutili, concentrando gli interventi nei momenti migliori della giornata, il tutto mirato a contenere i costi delle investigazioni richieste ed ottenere i risultati migliori. La relazione finale che verrà consegnata al committente conterrà dettagliate informazioni circa l’oggetto del mandato e sarà corredata di fotografie a sostegno dei fatti riscontrati. Tale report potrà essere pienamente utilizzabile nel giudizio di separazione, come anche sostenuto dalla Sentenza della Cassazione Civile n. 11516/2014 la quale conferma che le prove raccolte tramite un’agenzia di investigazioni autorizzata hanno un valore probatorio, in quanto dato oggettivi. In ogni caso sarà possibile ricorrere alla testimonianza dell'operatore dell’Istituto Investigativo Emissarius che ha personalmente svolto gli accertamenti in questione.La figura dell’investigatore privato nei casi di separazione con addebito e divorzio giudiziale
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia."
A prescindere dalla motivazione, che sia un dubbio sul partner, una preoccupazione per il figlio, un dipendente poco onesto oppure una qualsiasi altra necessità, la decisione che prenderete potrà influenzare il vostro futuro. Per la scelta di un commercialista, di un dentista o di un avvocato potrete rivolgervi ad amici e parenti che hanno già avuto una precedente esperienza positiva ma in questo caso vi rimarrà più difficile, pena il dover esternare i delicati motivi per i quali vi occorre ai vostri conoscenti. Spesso le situazioni che ci spingono ad ingaggiare un'agenzia di investigazioni necessitano anche della figura dell'avvocato che potrebbe avere un nominativo di fiducia o, se non direttamente, potrebbe reperirlo tramite un collega. Tenete in considerazione che se un avvocato si avvale di una determinata agenzia é perché in passato lui stesso o il collega che glielo ha consigliato ne ha saggiato professionalità e competenza. Perciò se non potete giocare la carta della "referenza" di un amico o il consiglio del proprio legale non rimane altro da fare che mettersi alla ricerca. Alcuni investigatori privati per agevolare i nuovi clienti propongono appuntamenti conoscitivi all'aperto magari all'interno di un bar; anche se può sembrare inconsueto é una maniera per agevolare il cliente che potrebbe aver difficoltà ad assentarsi dal lavoro o dall'abitazione per attraversare la città inventando improbabili scuse da propinare ai propri famigliari. Non prendetelo come un aspetto negativo. Ricordatevi che per incaricare un'agenzia non é sufficiente una chiacchierata ma é necessaria la firma di un mandato d'incarico che autorizzi l'investigatore privato ad agire nei vostri interessi. Quando dopo il primo incontro vi recherete presso l'agenzia per la firma, versare l'eventuale anticipo e fornire tutte informazioni utili per lo svolgimento della richiesta, avrete anche modo di notare la licenza che per legge deve essere affissa in bella mostra all'interno dei locali. Ora che siete certi di esservi rivolti ad un professionista autorizzato valutate la sensazione a pelle che vi ispira, lo so che state cercando un valido professionista e non vi interessa che sappia anche essere simpatico, ma considerando che la persona che avete davanti potrebbe venire a conoscenza di fatti e segreti per voi importantissimi non trascurerei troppo la questione "feeling". Le investigazioni private possono essere molto costose, pertanto il mio consiglio è quello di farsi spiegare attentamente i costi a cui si andrà incontro e stabilire un tetto massimo di spesa da menzionare nel mandato d'incarico, che potrà successivamente essere aumentato con una semplice proroga in caso di necessità.Agenzia di investigazioni, ci siamo, ne avete bisogno
Suggerimenti da seguire
La scelta
Referenziati
Un altro metodo potrebbe essere quello di rivolgersi ad un amico Carabiniere o poliziotto perché tra i colleghi andati in pensione potrebbe avere qualcuno che ora dirige un'agenzia di investigazioni.
Occhio agli abusiviOcchio agli abusivi
L'imperativo é non rivolgersi ad uno dei moltissimi abusivi che si propongono di svolgere indagini private!!
Le agenzie di investigazioni infatti sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di competenza che le abilita allo svolgimento di ricerche per conto di privati. Questo é il primo aspetto da considerare per essere sicuri di rivolgersi ad un professionista che sarà in grado di fornirvi le informazioni che cercate in maniera legale ed utilizzabile in giudizio.
Cercando in rete troverete un nutrito numero di investigatori pronti a darvi una mano, il mio consiglio é di preferire le agenzie che riportano sul proprio sito internet l'indirizzo della sede. Essendo infatti OBBLIGATORIO per il rilascio della licenza essere in possesso di uno studio dove svolgere l'attività (non é possibile farlo all'interno del luogo di residenza) non vedo per quale motivo ometterne l'indirizzo. Anche l'indicazione di un numero di rete fissa oltre all'immancabile cellulare é un modo per essere trasparenti e dare al cliente una certezza per i contatti.
Non valutate la bravura dell'investigatore dall'opulenza del suo studio o dal numero di segretarie, spesso la sede dell'agenzia é solo un luogo tranquillo per incontrare i clienti e non necessariamente deve essere lussuoso, i collaboratori poi sono sempre in giro e non necessitano di scrivanie. Tenete a mente il proverbio secondo cui "nella botte piccola c'è il vino buono".Sensazioni a pelle
Un ultimo consiglio
La Corte di Cassazione con la sentenza 6855/2015 ha precisato un concetto già esposto nel 2011 con la sentenza 17195, secondo cui l'assegno di mantenimento coniuge non deve essere più corrisposto se chi ne beneficia si è ricostruito una famiglia, sia pure di fatto e non di diritto. La convivenza, quindi, si trasforma, in una vera e propria "famiglia di fatto" se assume i connotati di stabilità e continuità ed i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune analogo a quello del matrimonio con la conseguenza che mentre, quindi, un nuovo matrimonio fa cessare automaticamente il diritto al mantenimento coniuge divorziato all'assegno, nel caso di "famiglia di fatto" sarà necessario un accertamento ed una pronuncia giurisdizionale. Un passaggio importante nella sentenza riguarda poi il richiamo alla giurisprudenza nettamente maggioritaria che spiega il fenomeno come una sorta di "sottomissione" del diritto all'assegno di mantenimento coniuge divorzile che potrebbe riproporsi in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto. La Suprema Corte, per contro, riesaminando la questione ha ritenuto come appaia sicuramente più coerente l'affermazione che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residuo di solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente accompagnata dall'assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive alla famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando ogni obbligo verso la prole).Mantenimento coniuge. Sospensione dell'assegno di mantenimento se si accerta che l'ex convive.
Con la se ntenza n. 44912, nel quale sancisce il fatto che il contratto di lavoro no attribuisce né al datore di lavoro né al dipendente il potere od il diritto all’autogestione dell’orario. Nel caso in questione un funzionario comunale dopo aver timbrato il cartellino si recava a lavorare presso il negozio della figlia. Secondo la Cassazione “la prestazione d’opera da parte del lavoratore in favore di terzi concorrenti costituisce il una violazione dell’obbligo di fedeltà che, se è irrilevante sotto il profilo penale, integra il reato di truffa se svolta nell’orario normale, da parte del soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato, mentre svolge altra attività”.La Cassazione ribadisce la linea dura contro i fannulloni